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Condizioni generali di contratto

Le presenti Condizioni generali di contratto disciplinano il rapporto tra la società Maritimo nekretnine d.o.o., in qualità di mediatore immobiliare, e il committente — la persona fisica o giuridica che stipula con il Mediatore un Contratto di mediazione.

In vigore dal: 1° luglio 2026

1. Disposizioni generali

Le presenti Condizioni generali costituiscono parte integrante di ogni Contratto di mediazione stipulato tra il Mediatore e il Committente. Con la stipula del Contratto di mediazione il Committente conferma di aver preso conoscenza delle presenti Condizioni generali e di accettarle integralmente.

I termini utilizzati hanno il seguente significato:

  • Mediatore — Maritimo nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama.
  • Committente — la persona fisica o giuridica che stipula con il Mediatore un Contratto di mediazione (venditore, acquirente, locatore, conduttore, affittuario o altra persona in cerca di un immobile).
  • Terzo — la persona che il Mediatore cerca di mettere in contatto con il Committente ai fini della conclusione dell'operazione.
  • Mediazione — le attività svolte dal Mediatore per mettere in contatto il Committente e un terzo e per negoziare e preparare la conclusione di un'operazione avente a oggetto un immobile.

Per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni generali o dal Contratto di mediazione si applicano le disposizioni della Legge croata sulla mediazione immobiliare e della Legge sui rapporti obbligatori.

2. Dati del mediatore

Maritimo nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama

Obala kralja Petra Krešimira IV 12, 21000 Spalato, Croazia

OIB (codice identificativo): 81046273953

Numero di registro del mediatore: 214/2021

Contatto: [email protected]

3. Il Contratto di mediazione

Con il Contratto di mediazione il Mediatore si obbliga a cercare e a mettere in contatto con il Committente un terzo al fine di negoziare e concludere un'operazione avente a oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti su un immobile, e il Committente si obbliga a corrispondergli una provvigione di mediazione qualora tale operazione venga conclusa.

Il Contratto di mediazione è stipulato in forma scritta e a tempo determinato. Se la durata non è espressamente pattuita, si considera stipulato per un periodo di 12 mesi e può essere prorogato di comune accordo.

Il Contratto di mediazione non obbliga il Committente ad avviare trattative né a concludere l'operazione mediata; è nulla ogni clausola che imponga al Committente tale obbligo.

4. Obblighi del Mediatore

Il Mediatore si obbliga a:

  • cercare e mettere in contatto con il Committente una persona ai fini della conclusione dell'operazione mediata;
  • informare il Committente del prezzo medio di mercato di un immobile comparabile nonché dei pregi e dei difetti dell'immobile oggetto della mediazione;
  • prendere visione dei documenti che attestano la proprietà o altro diritto reale sull'immobile e avvertire il Committente dei vizi evidenti e dei possibili rischi connessi a diritti di terzi iscritti, oneri, limitazioni alla disposizione e altri diritti che potrebbero incidere sull'operazione;
  • compiere le attività necessarie a presentare l'immobile sul mercato, pubblicizzarlo in modo adeguato e svolgere tutte le altre attività concordate nel Contratto di mediazione;
  • consentire la visita dell'immobile e partecipare alle trattative finalizzate alla conclusione dell'operazione;
  • tutelare i dati personali del Committente e, su sua istruzione scritta, mantenere riservate come segreto d'impresa le informazioni sull'immobile o sull'operazione mediata;
  • informare il Committente di ogni circostanza rilevante per l'operazione prevista che sia a lui nota o debba essergli nota;
  • qualora oggetto dell'operazione sia un terreno, verificarne la destinazione d'uso ai sensi della normativa urbanistica.

Il Mediatore non risponde dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'operazione mediata, né dei vizi occulti dell'immobile che non gli erano noti né dovevano essergli noti.

5. Obblighi del Committente

Il Committente si obbliga a:

  • informare il Mediatore di ogni circostanza rilevante per lo svolgimento della mediazione e fornirgli documenti autentici attestanti la proprietà o altro diritto reale sull'immobile;
  • avvertire il Mediatore di tutti gli oneri iscritti e non iscritti e di tutti i diritti di terzi esistenti sull'immobile;
  • consentire al Mediatore e ai terzi interessati la visita dell'immobile;
  • informare il Mediatore di ogni variazione relativa all'immobile, compresa la variazione del prezzo, della situazione giuridica o dell'intenzione di concludere l'operazione;
  • corrispondere al Mediatore la provvigione concordata e, ove espressamente pattuito, rimborsargli i costi aggiuntivi sostenuti nell'esecuzione dell'incarico;
  • agire secondo buona fede e non aggirare il Mediatore al fine di evitare il pagamento della provvigione.

Il Committente risponde dei danni qualora abbia agito con dolo o abbia taciuto o fornito informazioni inesatte rilevanti per l'operazione.

6. Provvigione di mediazione

Il Mediatore acquisisce il diritto alla provvigione al momento della conclusione dell'operazione mediata, ovvero al momento della sottoscrizione del contratto preliminare con cui le parti si sono obbligate a concludere il contratto definitivo, salvo che il Contratto di mediazione disponga diversamente.

L'importo della provvigione è concordato nel Contratto di mediazione, entro gli importi stabiliti dal Listino prezzi, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni generali. La provvigione per la mediazione nella compravendita è fino al 3% del prezzo di acquisto, con una provvigione minima di 1.000,00 EUR per committente.

La provvigione è dovuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto o del contratto preliminare, salvo diverso accordo. Il Mediatore ha diritto alla provvigione anche quando l'operazione è conclusa con una persona che egli ha messo in contatto con il Committente e la conclusione avviene entro 12 mesi dalla cessazione del Contratto di mediazione.

Il Mediatore non ha diritto al rimborso dei costi sostenuti durante la mediazione, salvo che ciò sia stato espressamente pattuito.

7. Mediazione in esclusiva

Con il contratto di mediazione in esclusiva il Committente si obbliga a non incaricare un altro mediatore per l'operazione mediata. Tale contratto deve essere stipulato in forma scritta e il Mediatore è tenuto ad avvertire espressamente il Committente del significato e delle conseguenze giuridiche di tale clausola.

Se durante la vigenza del contratto di mediazione in esclusiva il Committente conclude l'operazione tramite un altro mediatore, è tenuto a corrispondere al Mediatore la provvigione concordata e a rimborsargli i costi effettivamente sostenuti durante la mediazione.

8. Cessazione del contratto

Il Contratto di mediazione cessa alla scadenza del termine per cui è stato stipulato, per adempimento, per accordo delle parti o per recesso.

Ciascuna parte può recedere dal Contratto di mediazione prima della scadenza del termine, a condizione che il recesso non sia contrario al principio di correttezza e buona fede. Il recesso è comunicato in forma scritta e non deve essere motivato.

Il Committente è tenuto a rimborsare al Mediatore i costi effettivamente sostenuti qualora sia stato espressamente pattuito che siano a suo carico.

9. Protezione dei dati personali

Il Mediatore tratta i dati personali del Committente nella misura necessaria all'esecuzione del Contratto di mediazione e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I dettagli sulle finalità del trattamento, sulle basi giuridiche, sui periodi di conservazione e sui diritti degli interessati sono indicati nell'Informativa sulla privacy.

10. Reclami e risoluzione delle controversie

Il Committente può presentare un reclamo scritto sulla qualità del servizio all'indirizzo della sede del Mediatore o per posta elettronica a [email protected]. Il Mediatore risponderà per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento.

Le parti cercheranno di risolvere eventuali controversie in via amichevole. Qualora l'accordo non sia possibile, si conviene la competenza del tribunale competente per materia di Spalato.

11. Disposizioni finali

Il Mediatore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni generali e il Listino prezzi. Le modifiche sono pubblicate su questa pagina e si applicano dalla data di pubblicazione; ai contratti stipulati prima di una modifica si applicano le condizioni in vigore al momento della stipula.

Qualora una disposizione delle presenti Condizioni generali risulti nulla o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

Le presenti Condizioni generali di contratto si applicano dal 1° luglio 2026.